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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica degli edifici è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005 per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
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CERTIFICATORE ENERGETICO

Il certificatore energetico o soggetto certificatore è uno dei nostri partner al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata utilizzando una specifica classe energetica (da A4 a G).

F.A.Q. Certificazione Energetica

Domande e risposte sulla Certificazione Energetica

Domande e risposte sulla Certificazione Energetica

Cosa si intende per certificazione energetica degli edifici? Qual’è il quadro normativo nazionale di riferimento? Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)? Chi rilascia l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)? Quando è obbligatorio fare l’APE? In questa sezione rispondo in maniera sintetica a molte di queste domande che spesso mi sono sentito fare dalle persone che avevano bisogno di far redigere da un professionista un Attestato di Prestazione Energetica (APE). Se avete dubbi o semplicemnte volete avere maggiori informazioni potete contattarmi compilando il form che trovate nella pagina contatti.

Cosa si intende per Certificazione Energetica degli edifici?

La certificazione energetica degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni edificio viene assegnata una classe energetica (da A4 a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici certificati. Da ottobre 2015 le classi energetiche sono passate da 6 a 10 (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G).

Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica o di rendimento energetico dell’edificio o unità immobiliare è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, con validità 10 anni, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tali prestazioni vengono indicate utilizzando indici di prestazione energetica (EP), a cui viene associata una specifica classe di appartenenza (da A4 a G). Ad esempio una casa in classe A presenterà un consumo energetico molto basso, a differenza di una abitazione in classe G, che avrà consumi energetici elevati.

Chi rilascia l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da un professionista iscritto all’albo dei certificatori energetici della regione di riferimento. Il certificatore energetico o soggetto certificatore può essere o un singolo esperto qualificato ed indipendente oppure un ente di certificazione, che a sua volta delega le attività di certificazione a professionisti abilitati. Il certificatore energetico deve possedere un diploma o una laurea tecnica di primo o di secondo livello, essere iscritto al rispettivo albo professionale, aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l’esame finale.

Validità temporale dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni ma va rinnovato in seguito a opere di riqualificazione energetica che comportano la modifica delle prestazioni energetiche. Il certificatore può assegnare all’APE una validità di 10 anni solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Affinchè l’APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d’impianto ed il rapporto di controllo (allegato G o F) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell’APE è fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Quando è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica è diventato obbligatorio dal 1º luglio 2009 per tutti gli edifici/immobili oggetto di compravendita. Dal 1º luglio 2010 anche per tutti gli edifici/immobili oggetto di contratto di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Infine dal 2012 anche per tutti gli annunci immobiliari sia su portali Internet che agenzie immobiliari.

Quanto costa la produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

Non è possibile definire un prezzo univoco per determinate tipologie di edifici, considerando anche che varia da regione a regione. Mediamente per un appartamento esistente fino a 100 mq in Lombardia, con riscaldamento autonomo e documentazione disponibile (planimetria, caratteristiche impianti), siamo tra i 200 ed i 250 euro. Il prezzo dipende dalla dimensione dell’immobile, dalla tipologia degli impianti presenti e dalla documentazione che il richiedente mette a disposizione. Nel costo è incluso il sopralluogo, obbligatorio. Per saperne di più potete leggere il seguente articolo: costi certificazione energetica.

Quanto tempo ci vuole per produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi. Il tempo necessario per produrre il documento (inclusa la registrazione al catasto energetico), può andare da pochi giorni, nei casi più semplici a 2 settimane nei casi più complessi. Il rilascio di un APE in una giornata, senza il sopralluogo (obbligatorio), potrebbe produrre un Attestato di Prestazione Energetica non corretto.

In caso di vendita dell’immobile a chi spetta pagare la certificazione?

Se il documento non è già presente è onere del venditore (proprietario dell’immobile) fornirlo, pertanto è proprio il venditore che deve pagare un certificatore energetico affinchè rediga l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

In caso di vendita dell’immobile, devo allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) all’atto notarile di vendita?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è indispensabile per tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1º luglio 2009 e dal 1º luglio 2010 anche per gli atti di locazione. È dunque obbligatorio allegare l’APE al momento dell’atto notarile. Il non allegare l’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di vendita o di locazione comporta la nullità del contratto ed una sanzione pecuniaria al proprietario che può andare dai 3.000 ai 18.000 € in caso di vendita e dai 300 ai 1.800 € in caso di locazione.

È ancora possibile una autodichiarazione in cui si dichiara che il proprio appartamento rientra nella classe G ?

Il Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, attraverso una modifica al Decreto 26 giugno 2009, ha di fatto abolito la possibilità da parte dei proprietari di immobili di produrre una autocertificazione in classe G dell’immobile stesso.

È ancora valido l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) ?

L’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), la cui disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 311/2006 e confermata dal D.L. 63/2013, svolge il ruolo di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche. Deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell’allegato 5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’AQE deve essere presentato al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori e firmato dal Direttore dei lavori. Contiene i dati relativi all’edificio e agli impianti così come realizzati.

A quali categorie di edifici si applica la Certificazione Energetica ?

Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell’isolamento termico (ovvero non riscaldati).

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è necessario per l’accesso alla detrazione 65%?

La certificazione energetica dell’edificio è necessaria per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, per poter accedere agli incentivi fiscali è dunque necessario produrre l’Attestato di Prestazione Energetica, a parte i seguenti casi: sostituzione di finestre ed infissi, installazione di pannelli solari per interventi successivi al 2008, sostituzione dell’impianto termico con caldaia a condensazione a partire dal 2009.

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