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COSA SI INTENDE PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO?

La certificazione energetica di un edificio è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005 per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

CHE COS’È L’APE?

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata utilizzando una specifica classe energetica (da A4 a G).

L’APE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L’APE è obbligatorio nei seguenti casi: compravendita, affitto e donazione di edifici o singole unità immobiliari; annunci di vendita o affitto; edifici di nuova costruzione al termine dei lavori; riqualificazione energetica; ristrutturazioni importanti.

QUANDO NON SI DEVE FARE L’APE?

L’APE non è obbligatorio nei seguenti casi: edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; i ruderi; i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale"; gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi non riscaldati.

Normativa Italia in materia di Certificazione Energetica

Elenco dei principali riferimenti normativi a livello Nazionale

Normativa Italia in materia di Certificazione Energetica

La certificazione energetica era stata introdotta in Italia, come principio, dalla Legge 10/91 (Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) nell’articolo 30. La sua applicazione venne demandata ad un decreto successivo che non vide però mai la luce. Nel 2005, recependo la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2002 sul rendimento energetico nell’edilizia (meglio nota come Direttiva EPBD), venne emanato il Dlgs 192/2005 che pose limiti al valore del fabbisogno di energia primaria. A seguire, a correzione ed integrazione del Dlgs 192/2005, uscì il Dlgs 311/2006 che reintrodusse la obbligatorietà della Certificazione Energetica. L’articolo 11 del dlgs 311/2006 indicava inoltre che fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Art. 4), il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, era disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.10, come modificata dal DLgs 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I.

In questa fase di transizione si introdusse uno strumento sostitutivo, la qualificazione energetica che rimase in vigore fino all’uscita delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica (D.M. 26/06/2009). Le prime due norme attuative vennero infine pubblicate con il DPR 59/2009 ("Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"). La terza norma attuativa, D.P.R. 16/04/2013, n. 75, ha infine definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.

Il D.L. 63/2013 (cosiddetto "Decreto Ecobonus" entrato in vigore dal 06 giugno 2013 e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 03/08/2013 n. 90) ha poi aggiornato il DLgs 192/2015 decretando il passaggio da ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ad APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista all’interno del Decreto, è entrata in vigore con l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Il 23 dicembre 2013 viene pubblicato il DLgs 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21/02/2014, n. 9, che dispone la modifica dell’allegato A del Decreto Legislativo 192/2005 "Ulteriori definizioni".

Nel 2015 viene nuovamente aggiornato il quadro di riferimento normativo, con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 39 alla GU n. 162 del 15 luglio 2015 dei D.M. 26 giugno 2015. Il primo Decreto riguarda gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; il secondo è relativo alla applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; il terzo è riguardante l’Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Principali riferimenti normative Nazionali

Senza entrare nel dettaglio (per maggiori informazioni potete scaricare le normative) vediamo i contenuti delle principali Direttive Nazionali.

Legge 10/91 del 9 gennaio 1991

Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Scarica Legge 10/91

DPR 26 agosto 1993, n.412

Riporta il Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Scarica il DPR

DLgs 192/2005 e s.m. e i.

Il DLgs 192/2005 attua la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. La versione qui riportata è quella coordinata con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ("Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192"), con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia”). L’ obiettivo del Dlgs 192/05 è quello di ridurre i consumi di energia, ridurre le emissioni di CO2 e creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti, favorendo anche la nascita di nuove imprese stimolando l’innovazione tecnologica. Il DLgs 192/2005 Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il presente decreto disciplina in particolare:

  • la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
  • i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
  • le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
  • i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti
  • la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore
  • la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
L’art. 11 ("Requisiti della prestazione energetica degli edifici") è stato sostituito dal D.P.R. 59/09 ("Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b)") e abrogato dal DM 26/06/09 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici").

DLgs 311/2006

Il D.Lgs 311/2006 fornisce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Il DLgs 311/2006 modifica alcuni articoli del DLgs 192/2005, la normativa transitoria e reintroduce la certificazione energetica per gli edifici esistenti. Le principali novità introdotte dal DLgs 311/2006 sono:

  • stabilisce che gli edifici immessi nel mercato immobiliare debbano dichiarare il proprio consumo energetico (certificazione energetica dell’edificio).
  • prevedere che le Regioni, in accordo con gli enti locali, predispongano (entro il 31 dicembre 2008) un programma di sensibilizzazione dei cittadini e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale.
  • ha reso più severo l’obbligo di avere determinati livelli di prestazione energetica e isolamento su tutti gli edifici nuovi e su quelli ristrutturati di determinate dimensioni e determinati livelli di isolamento su tutte le parti ristrutturate di quelli esistenti (pareti, tetti, pavimenti).
  • imporre che l’acqua domestica venga riscaldata con l’energia solare nei nuovi edifici o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda
  • introdurre l’obbligo di “protezioni solari” esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a condizionatori.
  • introdurre nella pianificazione del territorio il parametro energetico.
  • anticipare al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Introdurre poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010 che garantirà la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.

DLgs 115/2008

Il DLgs 115/2008 attua la direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:

  • definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia
  • crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali
Il presente decreto si applica:
  • ai fornitori di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio
  • ai clienti finali
  • alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l’applicazione del presente decreto legislativo non e’ in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

Sintesi delle principali novità previste dal DLgs 115/2008

  • Il Dlgs 115/08 stabilisce che in attesa dei decreti attuativi, in materia di diagnosi energetica e di certificazione energetica valgono le norme tecniche nazionali UNI TS 11300. Questo per le regioni che ancora non abbiano adottato un loro regolamento specifico e fino a che non saranno pubblicati di decreti di cui al Dlgs 192/05, art.4.
  • questo decreto, all’Articolo 11, comma 1 e 2, introduce l’esclusione dai computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, lo spessore delle murature
  • esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri (per i nuovi interventi, oltre i 20 cm per quelli esistenti), il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica.
  • per quanto riguarda la semplificazione delle procedure autorizzative, il Dlgs 115/08, sancisce che per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, nel caso che siano integrati
  • architettonicamente o complanari alla copertura, e che comunque non modifichino la sagoma dell’edificio, non è necesario presentare la DIA (Denuncia Inizio Attività) al comune.
  • all’ENEA viene assegnato il compito di Agenzia per l’Energia, con funzioni di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, di monitoraggio, di rafforzamento dell’azione del Legislatore
  • vengono definite chiaramente le ESCO, come società che forniscono servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accettando un certo margine di rischio finanziario
  • vengono definiti il contratto servizio energia ed il contratto servizio energia plus introdotto dal DPR 412/93, e si specifica l’importanza per il settore pubblico di individuare una controparte.
  • vengono definiti quali sono i soggetti abilitati alla certificazione energetica, ovvero tecnici operanti in veste di dipendenti di enti, organismi pubblici società di servizi pubblico o privata, professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi ed abilitati. Inoltre, nel caso in cui i tecnico abbia competenze specifiche, dovrà operare in collaborazione con un altro tencico abilitato, al fine id costituire un gruppo di lavoro che copra tutti gli ambiti necessari.

DPR 2 aprile 2009 n.59

Il DPR 59/2009 riporta il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, rimandando a successivi provvedimenti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva. A seguire vediamo la sintesi delle principali novità introdotte dal DPR 59/2009:

  • All’ articolo 2 vengono introdotte nuove definizioni: Sistemi Filtranti delle superfici trasparenti, Trasmittanza Termica Periodica (Yie) e Copertura a Verde
  • Vengono adottate (articolo 3) le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili ed in particolare le UNI TS 11300-1 e le UNI TS 11300-2. Le UNI TS 11300-1 riguardano la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, mentre le UNI TS 11300-2 la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione dell acqua calda sanitaria (ACS).
Non essendo quindi possibile determinare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva, per tale aspetto il decreto fissa solo i valori limite di fabbisogno termico.

  • Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali), devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica calcolati abbiano uno scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal CTI.
  • Per tutte le categorie di edifici (art. 3 DPR 412/93), nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti si procede in sede progettuale alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nell’allegato C del Dlgs. 192/2005 e s.m.e i.
  • Vengono introdotti nuovi limiti di legge per quanto riguarda la prestazione energetica per la climatizzazione estiva dell’edificio e la trasmittanza periodica Yie per il controllo dell’inerzia dell’involucro.
  • All’articolo 4 comma 9, viene indicata la preferenza, al mantenimento di impianti termici centralizzati, se già esistenti, per edifici con un numero di unità abitatite superiore a 4, di categoria E1 o E2, con potenze nominali superiori a 100 kW.
  • Come già disposto dal DLgs 192/2005, la relazione tecnica deve essere depositata in Comune in doppia copia contestualmente alla Denucia Inizio Lavori.

DM 26/6/2009

Le linee guida nazionali (DM 26/7/2009) sono state pubblicate il 10/06/2009 è costituiscono la piena attuazione della direttiva Europea 2002/91/CE e dell’articolo 4, comma 1 del DLgs 192/2005. Il presente decreto infatti definisce:

  • le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Il campo di applicazione delle linee guida nazionali riguarda gli edifici che rientrano nelle categorie indicate all’articolo 3 del DPR 412/93. Il DM 26/06/2009 è composto da 8 articoli e 2 allegati. Nell’allegato A sono contenute le linee guida che a loro volta sono suddivise in altri 7 allegati. Nell’ allegato B sono elencate le norme tecniche di riferimento. Vediamo in sintesi i punti principali del DM:

  • le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Si chiede solo che le regole tecniche emanate dalle Regioni (Norme tecniche di riferimento), siano conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • l’ attestato di certificazione energetica deve contenere l’efficienza energetica dell’edificio, i valori di riferimento a norma di legge e le classi prestazionali, oltre a indicazioni economicamente sostenibili per interventi di riqualificazione energetica.
  • Nell’articolo 6 viene definita la validità dell’ Attestato di Certificazione Energetica in 10 anni, purchè siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. L’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
  • la prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl, dato dalla somma dei seguenti termini:

    EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

    dove:
    • EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
    • EPacs l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
    • EPe l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
    • EPill l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
  • Nella fase di avvio dell’applicazione delle Linee Guida vengono considerati i soli contributi per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, mentre per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva è prevista per ora solo una valutazione qualitativa dell’involucro.
  • Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati il Metodo calcolato di progetto, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati ed il Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio standard, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente.

Dlgs 29/03/2010 n. 56

Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.
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DM 6 agosto 2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
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Allegato al Decreto 10 settembre 2010

Linee guida per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione elettricità alimentati da fonti rinnovabili, nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi (GU n. 219 del 18-9-2010).
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Decreto 10/09/2010

Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
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DLgs 3/3/2011 n. 28

DLgs 3/3/2011 n. 28, attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto Ministero Sviluppo Economico 5 maggio 2011

Decreto Ministero Sviluppo Economico 5 maggio 2011, incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
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Decreto Ministero Sviluppo Economico 5 luglio 2012

Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia).
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Decreto Ministero Sviluppo Economico 6 luglio 2012

Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
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DM 22 novembre 2012

Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
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Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 novembre 2012

Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici".
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DM 28 dicembre 2012 - Conto Termico

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
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DM 28 dicembre 2012 - Titoli Efficienza Energetica

Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.
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DM 28 dicembre 2012 - Titoli Efficienza Energetica (Allegato 1)

Titoli efficienza energetica - allegato 1. Schede tecniche da 30 a 38
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DM 28 dicembre 2012 - Titoli Efficienza Energetica (Allegato 2)

Titoli efficienza energetica - allegato 2. Schede tecniche da 39 a 47
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DPR 74 del 16 aprile 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 il DPR 16 aprile 2013 n. 74 riportante i criteri di "gestione" degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di ACS. Tra le novità: temperature di riferimento per il condizionamento e obblighi di verifica sui rendimenti minimi degli impianti esistenti. Questo decreto si rivolge essenzialmente agli impianti termici e alla loro manutenzione, introducendo la novità che da ora in poi le ispezioni agli impianti di climatizzazione invernale – svolte per legge da Comuni e Province – vengano fatte solo sugli impianti di potenza superiore a 100 kW. Per impianti di potenza compresa fra 10 kW e 100 kW, basterà un Rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore al termine delle operazioni, e da lui inviato agli Enti competenti. Altra novità di rilievo: gli scaldacqua al servizio delle singole unità abitative non sono più considerati impianti termici per cui cessa, per loro, l’obbligo di ispezione periodica. Infine si segnala la novità dell’obbligo di ispezione per impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore a 100 kW, mentre per quelli compresi fra 12 kW e 100 kW, resterà valido il Rapporto di controllo tecnico, sostitutivo all’ispezione (come per gli impianti di climatizzazione invernale).

DPR 75 del 16 aprile 2013

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27/06/2013). Nel Decreto si specificano le figure professionali abilitate a svolgere il ruolo di certificatori senza frequentare un corso e quali necessitano invece di un corso (di cui si descrivono i contenuti). Si indicano inoltre i criteri per garantire l’indipendenza dei certificatori.
Scarica il DPR

DLgs. 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Scarica il Decreto

Legge 90 del 3 agosto 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del DLgs. 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale (GU n.181 del 3-8-2013).
Scarica la Legge

Circolare Ministero Sviluppo Economico - 8 agosto 2013

Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, in materia della prestazione energetica degli edifici.
Scarica la Circolare

Schema di procedura autorizzazione corsi di certificazione energetica - 21 novembre 2013

Schema di procedura, del Ministero dello Sviluppo Economico, per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.
Scarica la Procedura

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 - 23 dicembre 2013

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 1, comma 7-bis) la modifica dell’allegato A del D.Lgs. 192/2005 "lteriori definizioni" (G.U. 23/12/2013, n.300). Tale decreto stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari, lasciando immutata l’obbligatorietà di inserire nei contratti l’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in merito alla prestazione energetica dell’unità immobiliare. Tale clausola può essere omessa solo nel caso di trasferimenti a titolo gratuito (donazioni). Vengono inoltre modificate le sanzioni introdotte nel Decreto Ecobonus: in caso di omessa dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali di sanzioni.

Legge 147/2013 "Legge di Stabilità"

La Legge di Stabilità rinvia l’operatività della disciplina di cui al comma 3-bis reintroducendo l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di locazione, ma tale obbligo viene rinviato a data da destinarsi.
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Legge 9/2014 "Destinazione Italia"

La Legge di conversione del Decreto Destinazione Italia conferma quanto già stabilito dal Decreto Destinazione Italia, specificando, tuttavia, che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
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Decreto 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (14A01710) (GU n.55 del 7-3-2014).
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D.L. 24 giugno 2014, n. 91 - 24 giugno 2014

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 30, comma 2-quinquies) la modifica dell’art. 8, comma 1 (G.U. 24/06/2014, n.144)
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D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 - 4 luglio 2014

D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU n.165 del 18-7-2014)"
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D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - 21 novembre 2014

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 dispone (con l’art. 34, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 192/2005 riguardante la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (G.U. 28/11/2014, n.277)
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Il presente decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, nel seguito, per brevità, solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale.
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.
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