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CHE COS’È LA CILA?

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una pratica edilizia che contiene la lista dei lavori da realizzare. Include una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, solitamente un geometra, un architetto o un ingegnere, che attesti la conformità del progetto alle leggi e ai regolamenti vigenti.

QUALI OPERE RIENTRANO IN CILA?

L’articolo 6-bis del DPR 380/01 prevede che in CILA siano riconducibili soltanto le opere non rientranti in:

  • Permesso di Costruire (art. 10)
  • Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA, art. 22)
  • Edilizia libera (art. 6, Glossario ed eventuali norme regionali)

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA CILA ASSEVERATA?

La CILA asseverata deve essere presentata alle autorità locali competenti prima dell’inizio dei lavori, e la sua approvazione è un requisito essenziale per ottenere le autorizzazioni necessarie. Inoltre, durante e dopo la realizzazione dei lavori, le autorità possono effettuare controlli per verificare la conformità del progetto e l’effettiva esecuzione dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella CILA.

COSA COMPORTA LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CILA?

La mancata presentazione della CILA asseverata o la realizzazione dei lavori in assenza di questa comunicazione comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Pertanto, è di fondamentale importanza seguire correttamente la procedura di presentazione della CILA asseverata per garantire la regolarità dei lavori edili.

Preventivo CILA a Melpignano

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Per richiedere un preventivo gratuito a Melpignano (LE) è sufficiente compilare il form ed inviare la richiesta. Dopo aver compilato il modulo verrete contattati direttamente da un professionista di Ingegneria101 S.r.l.

La CILA è una comunicazione che il proprietario o il responsabile dei lavori deve presentare al comune prima di iniziare qualsiasi lavoro edilizio. Con la CILA "asseverata" il tecnico incaricato attesta la conformità del progetto alle normative vigenti.

L’articolo 6-bis del Testo Unico Ediliiza prevede che nella CILA siano riconducibili soltanto le opere non rientranti in:

  • Permesso di Costruire (art. 10)
  • Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA, art. 22)
  • Edilizia libera (art. 6, Glossario ed eventuali norme regionali)

Cosa succede in caso di non comunicazione della CILA?

La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta a un terzo (333 euro) se la comunicazione è effettuata spontaneamente (CILA tardiva) quando l’intervento è in corso di esecuzione. Si ricorrerà quindi alla Cila in sanatoria per regolarizzare il nuovo stato dell’immobile.

Compilate il seguente form per richiedere un preventivo gratuito a Melpignano (LE).

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