Home >> Certificazione Energetica >> Terzo decreto attuativo DLgs 192/2005

DLgs 192/2005

Il DLgs 192/2005 attua la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. L’obiettivo di tale decreto è quello di ridurre i consumi di energia, ridurre le emissioni di CO2 e creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti, favorendo anche la nascita di nuove imprese stimolando l’innovazione tecnologica.

Dlgs 311/2006

Il D.Lgs 311/2006 fornisce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificando la normativa transitoria e reintroducendo la certificazione energetica per gli edifici esistenti.

DPR 59/2009

Il DPR 59/2009 riporta il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

DM 26 giugno 2009

Il presente decreto definisce: le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Terzo decreto attuativo DLgs 192/2005

Nuovo regolamento che fissa titoli e requisiti dei certificatori energetici

Terzo decreto attuativo DLgs 192/2005

È finalmente in dirittura d’arrivo il Decreto Attuativo che fissa i titoli ed i requisiti dei certificatori energetici, così come era indicato nel DLgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006). Il terzo decreto attuativo sarà discusso nel Consiglio dei Ministri del 15 febbraio corrente anno. Quest’ultimo decreto attuativo va ad aggiungersi ai precedenti 2: il DPR 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) e il DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Nel terzo decreto attuativo vengono individuate le figure professionali, gli enti e le società che possono svolgere sul territorio nazionale l’attività per la produzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE):

  • i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria che liberi professionisti. I tecnici abilitati (o certificatori energetici) devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario. Inoltre è obbligatoria l’iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali;
  • gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell&rsquo,energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • le società di servizi energetici (ESCO), sempre che svolgano l’attività con un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

Corsi di Formazione Certificatori Energetici

Per ottenere l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici i tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione della durata minima di 64 ore (8 Moduli formativi i cui contenuti sono indicati nell Allegato 1 al decreto). Tali corsi saranno svolti, a livello nazionale, da Università, da Organismi ed Enti di ricerca e da Ordini e Collegi professionali. A livello regionale, i corsi saranno svolti direttamente dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica, autorizzati dalle Regioni. Sono esonerati dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione per certificatori energetici, tutti i tecnici, iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) dovrà operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito copra tutte le competenze richieste. Ogni certificatore, nel caso di conflitti di interessi con progettisti, costruttori, fornitori di materiale per l’opera in corso, non potrà redarre l’Attestato di Certificazione Energetica. Se lo facesse commeterebbe un reato, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale.

Recepimento del nuovo decreto attuativo

Tutte le Regioni e Province autonome che hanno già autonomamente legiferato in materia energetica dovranno adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale. Tutte le altre regioni applicheranno direttamente il nuovo decreto.

Se ritenete utile il contenuto di questa pagina condividetelo su Facebook o Twitter.