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CHE COS’È LA CILA?

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una pratica edilizia che contiene la lista dei lavori da realizzare. Include una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato, solitamente un geometra, un architetto o un ingegnere, che attesti la conformità del progetto alle leggi e ai regolamenti vigenti.

QUALI OPERE RIENTRANO IN CILA?

L’articolo 6-bis del DPR 380/01 prevede che in CILA siano riconducibili soltanto le opere non rientranti in:

  • Permesso di Costruire (art. 10)
  • Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA, art. 22)
  • Edilizia libera (art. 6, Glossario ed eventuali norme regionali)

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA CILA ASSEVERATA?

La CILA asseverata deve essere presentata alle autorità locali competenti prima dell’inizio dei lavori, e la sua approvazione è un requisito essenziale per ottenere le autorizzazioni necessarie. Inoltre, durante e dopo la realizzazione dei lavori, le autorità possono effettuare controlli per verificare la conformità del progetto e l’effettiva esecuzione dei lavori rispetto a quanto dichiarato nella CILA.

COSA COMPORTA LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CILA?

La mancata presentazione della CILA asseverata o la realizzazione dei lavori in assenza di questa comunicazione comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Pertanto, è di fondamentale importanza seguire correttamente la procedura di presentazione della CILA asseverata per garantire la regolarità dei lavori edili.

Preventivo CILA a Rocca Cigliè (Cuneo)

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Richiedi preventivo CILA asseverata a ingegneria101

Per richiedere un preventivo gratuito nel comune di Rocca Cigliè è sufficiente compilare il form ed inviare la richiesta. Dopo aver compilato il modulo verrete contattati direttamente da un professionista di Ingegneria101 S.r.l.

La CILA è una comunicazione che il proprietario o il responsabile dei lavori deve presentare al comune prima di iniziare qualsiasi lavoro edilizio. Con la CILA "asseverata" il tecnico incaricato attesta la conformità del progetto alle normative vigenti.

L’articolo 6-bis del Testo Unico Ediliiza prevede che nella CILA siano riconducibili soltanto le opere non rientranti in:

  • Permesso di Costruire (art. 10)
  • Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA, art. 22)
  • Edilizia libera (art. 6, Glossario ed eventuali norme regionali)

Cosa succede in caso di non comunicazione della CILA?

La mancata presentazione della CILA comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta a un terzo (333 euro) se la comunicazione è effettuata spontaneamente (CILA tardiva) quando l’intervento è in corso di esecuzione. Si ricorrerà quindi alla Cila in sanatoria per regolarizzare il nuovo stato dell’immobile.

Compilate il seguente form per richiedere un preventivo gratuito nel comune di Rocca Cigliè (Cuneo).

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