Home >> Preventivi >> Dichiarazione di Conformità Impianti (DiCo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTI (DiCo)

La Dichiarazione di Conformità impianti (DiCo), è un documento che certifica che un impianto à stato realizzato rispettando gli standard di qualità e sicurezza. Deve essere rilasciato da un installatore abilitato al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione di un impianto soggetto al D.M. 37/08, sulla base del modello di cui all’Allegato I. Fanno parte integrante della DiCo la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto.

In caso di modifica o ampliamento di un impianto, è necessario rilasciare una nuova Dichiarazione di Conformità, che deve essere redatta in base al nuovo stato dell’impianto.

Il documento deve essere compilato in duplice copia dal committente e deve essere depositato dalla ditta esecutrice, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI (DiRi)

La Dichiarazione di Rispondenza Impianti (DiRi) può sostituire la DiCo quando la Dichiarazione di Conformità non è stata rilasciata o è andata persa, per impianti realizzati dopo l’introduzione della Legge 46/90 (5 marzo 1990) e prima del Decreto 37/08 (fino al 27 marzo 2008). La DiRi certifica a posteriori la rispondenza dell’impianto alle normative vigenti.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTI

La DiCo è diventata obbligatoria con l’entrata in vigore della legge 46/90 (del 5 marzo 1990) che per la prima volta regolamentava la materia degli impianti elettrici in Italia. Prima della legge 46/90 c’era una giungla e nessun documento era obbligatorio. Il Decreto Ministeriale 37/08 ha poi sostituito la vecchia legge, fissando delle nuove regole.

Dichiarazione di Conformità Impianti

In assenza della DiCo possiamo intervenire per sanare la situazione con la DiRi

Dichiarazione di Conformità impianti (DiCo)

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) deve essere rilasciata non solo nel momento in cui si installa un nuovo impianto, ma anche qualora si eseguano interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di un impianto esistente.

E se per qualche motivo non ho più la Dichiarazione di Conformità dell’impianto? Cosa posso fare?

Le normative di riferimento

Facciamo prima un po’ di chiarezza sulle normative che vengono applicate. Fino al 5 marzo 1990 non esisteva l’obbligo di rilasciare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto. Con l’entrata in vigore della Legge 46/90, al termine dei lavori, l’impresa installatrice fu tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle nuove norme.

L’uscita del Decreto Ministeriale 37/2008 (entrato in vigore dal 27 marzo 2008), riordinò le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Cosa fare in assenza della DiCo? La DiRi

Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha previsto che in assenza della Dichiarazione di Conformità dell’impianto, tale documento può essere sostituito, per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Compila il form per richiedere un preventivo

Attraverso un accordo di collaborazione con lo studio di ingegneria Ingegneria101 S.r.l., siamo in grado di fornire un servizio per la redazione della Dichiarazione di Conformità sostitutiva, DiRi, in caso di assenza del documento originale. Ingegneria101 S.r.l. è abilitata anche per la DiCo, ma va comunque rilasciata da chi installa l’impianto.

Per ottenere un preventivo cliccate qui sotto:

LOMBARDIA
BERGAMO - BRESCIA - COMO - CREMONA - LECCO - LODI - MANTOVA - MILANO - MONZA-BRIANZA - PAVIA - SONDRIO - VARESE

PIEMONTE
ALESSANDRIA - ASTI - BIELLA - CUNEO - NOVARA - TORINO - VERBANO-CUSIO-OSSOLA - VERCELLI

VALLE D’AOSTA
AOSTA

LIGURIA
GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA

VENETO
BELLUNO - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - VERONA - VENEZIA - VICENZA

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO - TRENTO

FRIULI
GORIZIA - PORDENONE - TRIESTE - UDINE

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - FERRARA - FORLÌ-CESENA - MODENA - PARMA - PIACENZA - RAVENNA - REGGIO EMILIA - RIMINI

TOSCANA
AREZZO - FIRENZE - GROSSETO - LIVORNO - LUCCA - MASSA-CARRARA - PISA - PISTOIA - PRATO - SIENA

MARCHE
ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO

UMBRIA
PERUGIA - TERNI

LAZIO
FROSINONE - LATINA - RIETI - ROMA - VITERBO

ABRUZZO
CHIETI - L’AQUILA - PESCARA - TERAMO

MOLISE
CAMPOBASSO - ISERNIA

BASILICATA
MATERA - POTENZA

CAMPANIA
AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA - NAPOLI - SALERNO

PUGLIA
BARI - BARLETTA-ANDRIA-TRANI - BRINDISI - FOGGIA - LECCE - TARANTO

CALABRIA
CATANZARO - COSENZA - CROTONE - REGGIO CALABRIA - VIBO VALENTIA

SICILIA
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA - TRAPANI

SARDEGNA
CAGLIARI - CARBONIA-IGLESIAS - MEDIO-CAMPIDANO - NUORO - OGLIASTRA - OLBIA-TEMPIO - ORISTANO - SASSARI - SUD SARDEGNA

Se ritenete utile il contenuto di questa pagina condividetelo su Facebook o Twitter.