Home >> Energie Rinnovabili >> Quarto Conto Energia

AVETE POCO TEMPO ?

Il Quarto Conto Energia stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, con un tetto massimo di incentivi pari a 6 miliardi di euro.

Quarto Conto Energia

Pubblicato testo definitivo Quarto Conto Energia

Quarto Conto Energia

Il Quarto Conto Energia stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Il presente decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. Vediamo le principali modifiche apportate al testo del Quarto Conto Energia:

  1. tariffe incentivanti del Terzo Conto Energia prorogate fino al 31 agosto 2011. Le nuove tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2011;
  2. definizione di piccoli impianti: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonchè gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001. Nella bozza del decreto il limite era 200 kW. Questa modifica permetterà a molti impianti di usufruire delle tariffe incentivanti senza incorrere nel tetto di spesa incentivabile;
  3. possono beneficiare delle tariffe incentivanti, come specificato nel decreto, i condomini con impianti fino a 20 kW di potenza;
  4. Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante (art. 7): l'erogazione delle tariffe incentivanti avviene nel momento dell’entrata in servizio dell’impianto, ma, nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni;
  5. introdotto il premio di 0,05 € per kWh nel caso di impianti fotovoltaici che sostituiscono coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  6. premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia (art. 13): i piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente decreto, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia. Per poter usufruire di tale premio il soggetto responsabile dovrà:
    • dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare su cui è installato l’impianto fotovoltaico. Tale attestato riporterà anche indicazioni sui possibili interventi che migliorino le prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare
    • effettuare, successivamente all’entrata in servizio dell’impianto FV, gli interventi di riqualificazione energetica così come indicati nell’Attestato di Certificazione Energetica. Tali interventi dovranno portare ad una riduzione del 10% del fabbisogno termico dell’ involucro edilizio. Tale miglioramento dovrà essere verificato attraverso una nuova certificazione energetica dell’ o unità immobiliare;
    • a seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare.
    Il premio viene riconosciuto nell’anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita. La maggiorazione predetta non può superare il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
  7. obiettivi dell’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (art. 4): i limiti di incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente tipologia di impianti:
    • impianti fotovoltaici (piccoli impianti e grandi impianti);
    • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
    • impianti a concentrazione

Tabelle Quarto Conto Energia

Periodo dal 1/06/2011 al 31/12/2012 (grandi impianti): nella tabella riportata sono indicati i limiti di costo annui e gli obiettivi indicativi di potenza:
Tabella 1.1 art 4 quarto conto energia
Periodo dal 1/06/2011 al 31/12/2012 (piccoli impianti): i piccoli impianti FV sono ammessi all’incentivo senza limiti di costo annuo (fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’allegato 5);

Periodo dal 2013 al 2016 (piccoli e grandi impianti): nella tabella riportata sono indicati i limiti di costo annui e gli obiettivi indicativi di potenza. Il superamento di tali costi determina solo una riduzione aggiuntiva delle tariffe incentivanti per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato 5:
tabella 1.2 art 4 quarto conto energia
Periodo dal 1/06/2011 al 31/12/2012 (impianti fotovoltaici integrati e a concentrazione): a tali impianti FV si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’allegato 5.

Periodo dal 2013 al 2016 (impianti fotovoltaici integrati e a concentrazione): per tali impianti il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella riportata non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’allegato 5
tabella 1.3 art 4 quarto conto energia
(H) condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti: i grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. I grandi impianti che entrano in esercizio tra l’1 settembre 2011 e il 31 dicembre 2011, per poter accedere alle tariffe incentivanti, dovranno invece essere iscritti in un apposito registro informatico gestito dal GSE. In particolare per l’ anno 2011 le richieste di iscrizione al registro informatico devono pervenire al GSE dal 20/05/2011 al 30/06/2011, salvo riapertura del registro dal 15/09/2011 al 30/09/2011 (regole tecniche GSE per grandi impianti).

Se ritenete utile il contenuto di questa pagina condividetelo su Facebook o Twitter.